
Negli ultimi giorni il tema del Conto Termico 3.0 è diventato virale, soprattutto sui social e nelle newsletter di molte aziende del settore energetico. Lo scorso 5 agosto 2025, la Conferenza Unificata ha dato il via libera allo schema del decreto che introduce importanti novità in materia di incentivi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili.
Tuttavia, come spesso accade, accanto alle informazioni corrette circolano anche messaggi fuorvianti che rischiano di creare false aspettative. In questo articolo faccio chiarezza, partendo dai fatti e spiegando cosa è realmente cambiato, cosa ancora deve accadere e quali sono le opportunità concrete.
Ampliamento dei beneficiari
La novità più rilevante è l’ampliamento della platea dei soggetti ammessi agli incentivi:
- Inclusione degli enti del Terzo Settore, equiparati alle Pubbliche Amministrazioni.
- Estensione agli edifici non residenziali privati, ossia immobili destinati ad attività terziarie (commerciali, professionali, ricettive, sportive, culturali), che fino ad oggi erano in gran parte esclusi.
Attenzione alle interpretazioni errate
Qui è importante fare una precisazione:
alcune aziende stanno già pubblicizzando il Conto Termico 3.0 come una “grande opportunità” anche per le case e le famiglie.
Questo è sbagliato: l’ampliamento riguarda solo gli edifici non residenziali privati, non le abitazioni civili.
Quando parliamo di edifici non residenziali privati ci riferiamo a strutture come:
- Uffici e studi professionali
- Alberghi e pensioni
- Negozi, supermercati, esposizioni
- Palestre, piscine, impianti sportivi
- Ristoranti, bar, cinema, teatri, musei
- Strutture associative o di culto
Quindi, se gestisci un’attività economica o un ente del terzo settore, puoi beneficiare di questa apertura; se parliamo di una normale abitazione privata, le regole restano quelle già in vigore con il Conto Termico 2.0, che per i privati riguarda solo interventi termici (pompe di calore, solare termico, biomassa, sistemi ibridi, ecc.).
La vera novità tecnica: PDC trainanti e pacchetto elettrico
Il Conto Termico 3.0 introduce un cambiamento strategico:
le pompe di calore diventano l’intervento trainante per poter accedere ad altri incentivi, aprendo così alla possibilità di includere:
- Impianti fotovoltaici
- Sistemi di accumulo
- Colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Questi tre interventi sono ammessi solo se installati contestualmente alla sostituzione dell’impianto termico con una pompa di calore elettrica.
Non si tratta quindi di un incentivo “stand-alone” per il fotovoltaico residenziale.
Risorse e percentuali di copertura
Il nuovo Conto Termico 3.0 prevede uno stanziamento annuo di 900 milioni di euro:
- 500 milioni per soggetti privati (imprese, professionisti, terzo settore)
- 400 milioni per la PA, di cui 20 milioni per diagnosi energetiche
La copertura degli incentivi varia:
- Dal 40% al 65% delle spese ammissibili per i privati
- Fino al 100% in casi particolari (Comuni sotto 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali)
Massimali unitari incentivabili
In base alla tipologia di intervento, il decreto stabilisce i seguenti limiti massimi:
| Intervento | Massimale incentivabile |
| Pompe di calore (aria/acqua fino a 35 kW) | €700 per kW |
| Pompe di calore (>35 kW) | fino a €400 per kW (scalato) |
| Caldaie a biomassa (≤ 35 kW) | fino a €5.000 |
| Caldaie a biomassa (fino a 500 kW) | fino a €150.000 |
| Impianti solari termici (fino a 50 m²) | €700 per m² |
| Schermature solari | €180 per m² |
| Colonnine di ricarica con pompa di calore | €2.500 per punto |
| Fotovoltaico e accumulo (solo con PDC) | Valori definiti in base alla potenza, da confermare con Regole GSE |
Tempistiche: la realtà rispetto alla pubblicità
Un altro punto dove purtroppo vedo molta confusione riguarda le tempistiche.
Alcuni annunci lasciano intendere che si possa già presentare domanda e ottenere subito l’incentivo: non è così.
La situazione attuale è questa:
- Schema di decreto approvato dalla Conferenza Unificata il 5 agosto 2025.
- Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – passaggio obbligatorio per renderlo legge.
- Aggiornamento del portale e delle Regole GSE – il GSE avrà fino a 30 giorni dall’entrata in vigore per pubblicare modulistica e procedure.
Solo quando questi passaggi saranno completati sarà possibile presentare domanda secondo le nuove regole.
Parlare oggi di “tempi immediati” significa fare informazione scorretta o, peggio, alimentare false aspettative.
Conclusione
Il Conto Termico 3.0 è sicuramente una grande opportunità, soprattutto per il terzo settore e per chi possiede o gestisce edifici privati a uso non residenziale.
Ma è importante distinguere tra ciò che è già realtà e ciò che è ancora in fase di approvazione.
Il mio consiglio è di non farsi trascinare da annunci frettolosi, ma di seguire con attenzione la pubblicazione ufficiale e i decreti attuativi, così da agire nel momento giusto, con le informazioni corrette e senza brutte sorprese.
Autore: Salvatore De Martino
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